la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale  20  gennaio
1993,  n.  1,  e'  prorogato  al 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 50
della  legge  regionale  30  maggio  1977,   n.   17   e   successive
modificazioni ed integrazioni.